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Statuto (Delibera n. 25 del 7/6/1991.)

 

 

 

Art. 01 - Principi Fondamentali

01. il comune di brosso è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello stato.

02. l'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

 

Art. 02 - Finalità

01. il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.

02. il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

03. la sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

 

Art. 03 - Programmazione e Forme di Cooperazione

01. il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

02. il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

03. i rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

04. al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il comune può delegare proprie funzioni alla comunità montana.

 

Art. 04 - Territorio e Sede Comunale

01. il territorio del comune si estende per kmq. 11,310 confinanti con i comuni di vico canavese - meugliano - lessolo - borgofranco di ivrea - quassolo - tavagnasco - traversella.

02. il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico in piazza sclopis, n. 01.

03. le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

04. la modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

 

Art. 05 - Albo Pretorio

01. il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

02. la pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

03. il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 01 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

 

Art. 06 - Stemma e Gonfalone

01. il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di brosso e con lo stemma concesso con decreto del presidente della repubblica n. 111 in data 26 dicembre 1986.

02. nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. n 111 in data 26 dicembre 1986.

03. l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

 

Parte 01 - Ordinamento Strutturale
Titolo 01 - Organi Elettivi

Art. 07 - Organi

01. sono organi elettivi del comune: il consiglio la giunta ed il sindaco.

 

Art. 08 - Consiglio Comunale

01. il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità determinandone l'indirizzo politico-amministrativo.

02. il consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

 

Art. 09 - Competenze e Attribuzioni

01. il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi ed ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

02. impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

03. nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

04. gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

05. ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Art. 10 - Sessioni del Consiglio

01. l'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie.

02. sono sessioni ordinarie quelle convocate dal 15 aprile al 31 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre.

03. ai fini della convocazione, sono comunque, ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall' artt. 32/2 lettera b della legge 142/90.

04. il consiglio è, convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

 

Art. 11 - Commissioni

01. il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

02. il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

03. le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

04. le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

 

Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni

01. compito principale delle commissioni permanenti i l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

02. compito delle commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

03. il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
a) la nomina del presidente della commissione;
b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del comune;
c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

 

Art. 13 - Consiglieri

01. la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

02. le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

03. le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

04. le dimissioni acquistano efficacia immediata nei confronti del dimissionario che perde le funzioni del suo ufficio. le stesse possono essere sempre ritirate prima della adunanza consiliare, e diventano irrevocabili solo dopo la presa d'atto del consiglio comunale.

 

Art. 14 - Diritti e Doveri dei Consiglieri

01. le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge sono disciplinati dal regolamento.

02. l'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

03. ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

 

Art. 15 - Gruppi Consiliari

01. i consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale. qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

02. il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

 

Art. 16 - Giunta Comunale

01. la giunta è l'organo di governo del comune.

02. impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

03. adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

04. esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

 

Art. 17 - Elezioni e Prerogative

01. la giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del comune.

02. nel caso in cui il documento programmatico non sia stato presentato almeno ventiquattro ore prima della seduta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente, purchè ciò sia possibile rispettando il termine di sessanta giorni di cui al comma 02 dell' artt. 34 legge 08 giugno 1990 n. 142.

03. le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

04. il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla elezione della nuova giunta.

 

Art. 18 - Composizione

01. la giunta è composta dal sindaco e da n. 04 assessori.

 

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

01. la giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

02. le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

 

Art. 20 - Attribuzioni

01. alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

02. la giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obbiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

03. la giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
b) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g) addotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

04. la giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, sentito il revisore del conto.

 

Art. 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali

01. gli organi collegiali, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

02. tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

03. le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e/o apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

04. l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta, sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

05. i verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

 

Art. 22 - Sindaco

01. il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

02. hacompetenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

03. la legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

04. al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

 

Art. 23 - Attribuzioni di Amministrazione

01. il sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politicoamministrativa del comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
l) adotta ordinanze ordinarie;
m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta comunale;
p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita la giunta comunale;
s) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
t) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, rogati dal segretario comunale.

 

Art. 24 - Attribuzione di Vigilanza

01. il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni,ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

 

Art. 25 - Attribuzioni di Organizzazione

01. il sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori;
f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario comunale;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

 

Art. 26 - Attribuzioni Servizi Statali

01. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di p.g. ;

02. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall' artt. 38/1 ;

03. sovrintende informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

04. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assume le iniziative conseguenti.

05. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

 

Art. 27 - Vicesindaco

01. il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

02. gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

03. delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

 

Art. 28 - Principi e Criteri Fondamentali di Gestione

01. l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

02. il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzione, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

03. per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. tale risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

04. allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

 

Art. 29 - Attribuzioni Gestionali

01. al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

02. inparticolare il segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti anche con rilevanza esterna, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

 

Art. 30 - Attribuzioni Consultive

01. il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissione di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

02. se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

03. esplicita e sottoscrive il parere e l'attestamento previsti dalla legge su ogni proposta di provvedimento deliberativo.

 

Art. 31 - Attribuzioni di Sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

01. il segretario comunale esercita: funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

02. autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

03. adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

04. esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

 

Art. 32 - Attribuzioni di Legalità e Garanzia

01. il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

02. riceve dai consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

03. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

04. riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

05. cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.

 

Art. 33 - Principi Strutturali ed Organizzativi

01. l'amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obbiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

02. il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

 

Art. 34 - Struttura

01. l'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obbiettivi assegnati.

 

Art. 35 - Personale

01. il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

02. la disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

03. e regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
f) trattamento economico.

 

Art. 36 - Forme di Gestione

01. l'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obbiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

02. la scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

03. per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

04. per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

05. nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

06. il consiglio comunale può delegare la comunità montana per l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

 

Parte 01 - Ordinamento Strutturale
Titolo 03 - Servizi

Art. 37 - Gestione in Economia

01. l'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

 

Art. 38 - Azienda Speciale

01. il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

02. l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

03. il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

 

Art. 39 - Istituzione

01. il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.

02. il regolamento di cui al precedente l comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.

03. il regolamento può prevedere il ricorso al volontariato, a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

04. gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

05. gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

 

Art. 40 - Il Consiglio di Amministrazione

01. il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

02. il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo.

03. il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

 

Art. 41 - Il Presidente

01. il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

 

Art. 42 - Il Direttore

01. il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

02. dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

 

Art. 43 - Nomina e Revoca

01. gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

02. il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 05 giorni prima dell'adunanza.

03. il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

04. per assicurare il miglior rapporto e collegamento tra il consiglio comunale ed i suoi rappresentanti, questi sono tenuti ad inviare una volta all'anno o quando il sindaco ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta.

05. gli amministratori di cui al 01 comma potranno, altresì, essere convocati dalla commissione consiliare competente, o ascoltati su loro richiesta, per riferire in merito all'attività dell'azienda, ente e/o istituzione nella quale operano.

 

Art. 44 - Società a Prevalente Capitale Locale

01. negli statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

 

Art. 45 - Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

01. il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere.

 

Art. 46 - Principi e Criteri

01. il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

02. l'attività di revisione potrà comportare, proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente. è facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

03. le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

04. nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativofunzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

 

Art. 47 - Revisore del Conto

01. il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelle di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

02. saranno disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relativi ai sindaci delle s.p.a.

03. nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

 

Art. 48 - Controllo di Gestione

01. per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

02. le tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficenza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato con individuazione delle relative responsabilità.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 01 - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Capo 01 - Organizzazione Territoriale

Art. 49 - Organizzazione Sovracomunale

01. il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 01 - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Capo 02 - Forme Collaborative

Art. 50 - Principio di Cooperazione

01. l'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obbiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

Art. 51 - Convenzioni

01. il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e/o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

02. le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

Art. 52 - Consorzi

01. il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

02. la convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente artt. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

03. il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

04. il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

 

Art. 53 - Unione di Comuni

01. in attuazione del principio di cui al precedente artt. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

 

Art. 54 - Accordi di Programma

01. il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

02. l'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

03. il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare

Art. 55 - Partecipazione

01. il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

02. per gli stessi fini, privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

03. ai cittadini sono, inoltre, consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

04. l'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 01 - Procedimento Amministrativo

Art. 56 - Interventi nel Procedimento Amministrativo

01. ogni cittadino residente può presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazioni, istanze e proposte.

02. le istanze e le proposte debbono essere valutate ed avere riscontro sempre che siano riferite a competenza del comune e/o rispondano all'esercizio di un diritto del richiedente o propongono soluzioni nel pubblico interesse.

03. le modalità per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'amministrazione e, di informazione sullo stato degli atti e procedure saranno disciplinate da apposito regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge 07 agosto 1990 n. 241 .

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 01 - Procedimento Amministrativo

Art. 57 - Istanze

01. i cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

02. la risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

03. le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 01 - Procedimento Amministrativo

Art. 58 - Petizioni

01. tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

02. il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata, dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. in quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

03. la petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.

04. se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

05. la procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 

Art. 59 - Proposte

01. n. 10 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente, corredate dei pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

02. l'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

03. tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

 

Art. 60 - Principi Generali

01. il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo artt. 61 , l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

02. i relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 02 - Associazionismo e Partecipazione

Art. 61 - Associazioni

01. la giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano nel territorio.

02. le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 02 - Associazionismo e Partecipazione

Art. 62 - Organismi di Partecipazione

01. il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

02. gli organismi di partecipazione e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

03. il relativo parere non vincolante deve essere fornito entro 20 giorni dalla richiesta.

 

Art. 63 - Incentivazione

01. alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, da erogarsi nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

 

Art. 64 - Partecipazione alle Commissioni

01. le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 03 - Referendum - Diritti di Accesso

Art. 65 - Referendum

01. sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

02. non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

03. soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 30 per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.

04. il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 03 - Referendum - Diritti di Accesso

Art. 66 - Effetti del Referendum

01. entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.

02. il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 03 - Referendum - Diritti di Accesso

Art. 67 - Diritto di Accesso

01. ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

02. sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

03. il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 03 - Referendum - Diritti di Accesso

Art. 68 - Diritto di Informazione

01. tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

02. l'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e delle pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

03. l'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

04. la giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

05. il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall' artt. 26 legge 07 agosto 1990 , n. 241 .

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 04 - Difensore Civico

Art. 69 - Nomina

01. il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta.

02. resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

03. il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

 

Parte 02 - Ordinamento Funzionale
Titolo 02 - Partecipazione Popolare
Capo 04 - Difensore Civico

Art. 70 - Incompatibilità e Decadenza

01. la designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

02. non può essere nominato difensore civico
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c) i ministri del culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributo.
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

03. il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. la decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

04. può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio su proposta del sindaco o di 1/3 dei consiglieri assegnati, specificatamente motivata con precisazione degli addebiti in modo da consentire allo stesso di presentare al consiglio le proprie deduzioni per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati con deliberazione motivata.

 

Art. 71 - Mezzi e Prerogative

01. l'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

02. il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

03. atal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

04. può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

05. acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

06. l'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. il sindaco è comunque tenuto a proporre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

07. tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

 

Art. 72 - Rapporti con il Consiglio

01. il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliore il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

02. la relazione viene discussa dal consiglio nella sessione ricadente nel periodo 15 aprile - 31 luglio e resa pubblica.

03. incasi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

 

Art. 73 - Indennità di Funzione

01. al difensore civico viene corrisposta la indennità stabilita dal consiglio comunale.

 

Art. 74 - Statuto

01. lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

02. è ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

03. lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

 

Titolo 99 - Funzione Normativa

Art. 75 - Regolamenti

01. il comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

02. nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

03. nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

04. l'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'artt. 59 del presente statuto.

05. nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

06. i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. i regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 

Titolo 99 - Funzione Normativa

Art. 76 - Adeguamenti delle Fonti Normative Comunali a Leggi Sopravvenute

01. gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 08 giugno 1990 n. 142, ed in altre leggi, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

Titolo 99 - Funzione Normativa

Art. 77 - Ordinanze

01. il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

02. il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

03. le ordinanze di cui al comma 01 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

04. il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 02 dell'artt. 38 della legge 08 giugno 1990, n. 142 . tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

05. incaso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

06. quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 03.

 

Titolo 99 - Funzione Normativa

Art. 78 - Norme Transitorie e Finali

01. il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

02. il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.